Radiazioni ottiche artificiali

E’ in vigore dal 26 aprile 2010 la parte del decreto legislativo 81/08 (integrato dal 106/09) che prevede che il datore di lavoro effettui la valutazione della esposizione dei lavoratori alle Radiazioni Ottiche Artificiali con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda comprese tra  100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in:

  • radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm).
  • Radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm.
  • Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 e 1  mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm).

 

Gli effetti dannosi sulla salute dei lavoratori possono essere i seguenti diversi a seconda della lunghezza d’onda della radiazione:

  • UVC, UVB e UVA possono creare danni all’occhio: foto cheratite e foto congiuntivite, cataratta fotochimica, eritemi sulla pelle, tumori cutanei e processi accelerati di invecchiamento della pelle;
  • radiazione visibile può creare lesione fotochimica e termica della retina e reazioni di fotosensibilità sulla cute;
  • radiazioni IRA e IRB possono determinare cataratta, bruciatura della cornea, reazioni di fotosensibilità e bruciature della pelle;
  • radiazioni IRC possono determinare bruciature della cornea.

 

Sono fonti comuni di radiazioni ottiche artificiali:

  • impianti di saldatura,
  • impianti di ossitaglio con cannello,
  • lampade UV dei forni di polimerizzazione vernici,
  • saldatura e taglio al laser,
  • lettori laser dei codici a barre,
  • metalloscopi per controllo dei difetti di fabbricazione,
  • fotoincisori.